Si ricorda ai docenti in servizio a tempo determinato che è necessario fruire dei giorni di ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche quali “oltre a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi ecc.”, in quanto l’ipotesi di una loro monetizzazione resta relegata a casi specifici in cui il dipendente sia impossibilitato a fruirne, quali il decesso, la malattia o l’infortunio, la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, il congedo obbligatorio per maternità o paternità. Nel caso di assenza di domanda volontaria, si perderà il diritto alle ferie stesse e all’indennità sostitutiva.
Circolare 3
FERIE PERSONALE DOCENTE
Ferie A.S. 2025/2026
da Enis01900t-psc